Istituto di Diritto Nobiliare

Istituto di Diritto Nobiliare

L’Istituto di Diritto Nobiliare esplica servizi di consulenza in sede legale, notarile arbitrale, in sede di accertamento giurisdizionale del patrimonio nobiliare, araldico e cavalleresco di cui chiunque sia in concreto titolare, inclusa la presentazione in sede giurisdizionale delle memorie araldico-nobiliari e genealogiche ( esclusi i pareri pro veritate ), nonché comprese le eventuali e conseguenti registrazioni e pubblicazioni di rito.

L’assistenza dell’Istituto di Diritto Nobiliare si esercita durante tutta l’attività giurisdizionale, sino alla pronuncia della sentenza da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale – organo permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova, e prosegue, in caso di accoglimento delle tesi attorie, sino all’esecuzione della sentenza, che consiste nell’emissione e trascrizione del decreto di omologa della sentenza, che viene emesso dal presidente di un tribunale ordinario della repubblica italiana.

In tale evenienza, il presidente d’un tribunale ordinario, dopo aver accertato la regolarità formale della procedura attestante il riconoscimento in capo alla parte del status nobiliare e/o cavalleresco de quo, omologa la sentenza pronunciata dal suddetto Tribunale Arbitrale Internazionale – organo permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova, e la rende esecutiva, con decreto, sul territorio della repubblica, disponendone altresì la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il decreto del presidente del tribunale, ai fini dell’attribuzione di validità di sentenza, deve infine essere registrato all’Ufficio delle Entrate.

Il tutto mira ad acclarare, ove l’accertamento giurisdizionale sia stato positivo, il status nobiliare dell’avente diritto, legittimando giuridicamente la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello stemma e delle qualifiche, qualora esistenti e configurate.

Tale atto di verifica vale come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare, innanzi alla magistratura italiana, dei titoli nobiliari e cavallereschi e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e qualifiche, siccome refutati o concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono con fons honorum accertata giurisdizionalmente.

Ciò è proprio la diretta conseguenza della sentenza pronunciata dal Tribunale Arbitrale Internazionale – organo permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova, corte composta da magistrati arbitrali, giudici di I grado.

Ne deriva l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62.

A nostro avviso, quindi, la procedura più garantita consiste nel riconoscimento d’un preesistente status o nella concessione ex novo, in capo all’avente diritto, d’un patrimonio nobiliare, e nel successivo accertamento giurisdizionale, con sentenza, omologa e conseguente adempimenti formali, della giuridica spettanza di esso allo stesso.

Dipartimento
Istituto di Diritto Nobiliare

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