Tribunale Araldico

Tribunale Araldico

La XIV disposizione transitoria e finale della vigente costituzione repubblicana non ha inteso abolire i titoli nobiliari né, ancor meno, vietarne l’uso ( I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ).

Semplicemente, non li riconosce, ma il fatto di non ammetterli importa non altro che il disinteresse repubblicano per i titoli predetti – che costituiscono attualmente patrimonio privato, oltre che storico – dato che l’Assemblea Costituente non poteva privare i cittadini di un loro diritto naturale: secondo la Costituzione, insomma, lo Stato non si cura che qualcuno abbia un titolo nobiliare, vuoi antico o nuovo, né vieta di fregiarsene o farne uso nei rapporti pubblici e privati, né considera reato l’abuso di titoli nobiliari, avendo semplicemente il titolo nobiliare perduto la particolare protezione garantita della legge.

Pertanto, la magistratura è oggi l’unica Autorità che, iuxta il disposto della XIV disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, ha il compito e la potestà di accertare la legale esistenza d’un predicato concesso anteriormente al 1922, onde dichiararne la spettanza come parte del cognome: ciò, quantomeno sotto il profilo della tutela del più geloso e delicato fra i diritti della personalità umana, quello al nome.

Il Tribunale Araldico, attraverso le sue Commissioni, esamina, accerta e istruisce pratiche al fine dell’emanazione di pareri pro veritate in materia araldica, nobiliare e cavalleresca, anche ai fini del relativo accertamento giurisdizionale operato dal Tribunale Arbitrale Internazionale e dalla magistratura ordinaria.

L’attività del Tribunale Araldico, però, non si appalesa in funzione solamente prodromica e istruttoria ai fini della modificazione legale d’un cognome, per l’aggiunta di un cognome o, come parte del cognome, d’un predicato ( procedura, questa, di competenza del Ministero dell’Interno ).

Infatti, ove tali accurate ricerca e verifica abbiano permesso il rinvenimento di elementi probatori indiscutibili, si può altresì proporre una sanatoria avanti a una Casa Sovrana, e, in questa fattispecie, il Tribunale Araldico dispiega la propria attività attraverso un esame e un processo di nobiltà per il relativo riconoscimento della veridicità di qualifiche, titoli, stemmi, predicati, &c.: per legittimare la spettanza di un patrimonio nobiliare, infatti, può talvolta essere necessario il decreto di un sovrano pretendente al trono.

L’accurato controllo dello stemma, a esempio, risponde a un’ulteriore esigenza di garanzia, perché possa reggere a un’eventuale opposizione di terzi. La ragione sta in ciò, che lo stemma ‘ proprio ’ identifica e personifica quella determinata famiglia che porta un certo cognome, mentre lo stemma ‘ altrui ’ è quello che appartiene a un’aggregazione diversa dalla propria.

Non riteniamo, infatti, che il cambiamento di regime istituzionale possa “ cancellare ” la storia, e non annettere ancor oggi un’innegabile importanza storica ai titoli di nobiltà e, peraltro, di cavalleria; e qualunque sia l’opinione che si abbia in proposito, quel che è certo è che, di fronte al fenomeno della reale esistenza di tali idee e suggestioni, il diritto non può trascurarle ma deve studiare e regolare gli effetti e gli attriti che ne possono sorgere.

Se, quindi, una saggia porzione della società moderna conserva il giusto rispetto verso le tradizioni nobiliari e ne pregia l’alto decoro, anche la parte rimanente – che ostenta noncuranza e talvolta disprezzo per le vetuste forme della vita – non va del tutto immune dalla seduzione del titolo e dal lustro che ne deriva.

È questa la ragione per cui i nostri dotti ricercatori si applicano a redigere le predette coscienziose e avvalorate relazioni genealogiche, storiche, nobiliari, cavalleresche, o anche solo curricolari, che valgono a provare e ad avvalorare il buon diritto degli aventi causa a quanto reclamato, in quanto, ancor oggi, tramite accertamento giudiziario, si può far dichiarare il status nobiliare e/o cavalleresco, con sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Arbitrale Internazionale, omologata dal presidente di un tribunale ordinario, cui consegue il riconoscimento del status nobiliare in capo all’avente diritto, con l’ulteriore, relativa ed eventuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Questa pietra miliare costituisce una verità incontestabile, rendendo giustizia a coloro ai quali il patrimonio nobiliare e/o cavalleresco spetta di diritto ma, soprattutto, alla nobiltà sia antica che ex novo.

Dipartimento
Tribunale Araldico

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