013 A CONCESSIONE O REFUTA DEL TITOLO NOBILIARE, PREDICATO E STEMMA

Categoria: Product ID: 1989

Descrizione

La concessione del titolo nobiliare, non essendo prerogativa dello Stato, avviene per virtù dei meriti riconosciuti alla persona dal potere, dalle prerogative, dalla corona e dalle facoltà discrezionali del Principe Pretendente al trono esclusivamente dotato di Fons e di Jus Honorum. Tale concetto è stato assunto in ogni tempo dalle Case Regnanti che hanno perso il trono a seguito di occupazione definitiva del territorio e perciò, mancando la debellatio, è sorta la figura del Pretendente. Un titolo nobiliare attuale, se meritato e ben portato, è pari a quello assunto nei secoli trascorsi, in quanto qualsiasi cosa è attuale nel momento in cui si acquisisce; ossia, tale titolo nobiliare, essendo emanazione della prerogativa Sovrana (rex nobilem tantum facere potest), si trova di fronte al Sovrano “oggetto” di fronte a un “soggetto”; il titolo nobiliare non è così originale antico o nativo, ma dativo. I titoli nobiliari e i predicati che possono essere concessi ex novo o rivendicati sono: Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone, Nobile, Patrizio, Patrizio Bizantino, Signore, Cavaliere Ereditario; essi possono valersi con trasmissibilità alla prole o, compatibilmente ai desideri del titolato, ad altri membri e non del Casato o, a preferenza, della propria agnazione maschile o femminile. La stessa valenza vale in presenza di Lettere Patenti o titoli equipollenti di rinnovazione, riconoscimento, sanatoria e di assenso, compresa la rivendicazione d’Armi, qualifiche e trattamenti o l’elucubrazione con delineo ex novo dell’Arma gentilizia. Secondo la Costituzione (si veda la XIV norma transitoria e finale), allo Stato non interessa affatto che qualcuno abbia un titolo nobiliare atavico o nuovo, e non vieta di fregiarsene e farne uso nei rapporti pubblici e privati, né considera reato l’abuso di titoli nobiliari. Tale annotazione si rende necessaria per non nuocere alla dignità storica posseduta nel tempo dalla famiglia – onde il titolo diventa ricordo anagrafico -, o, nel caso di concessioni nobiliari ex novo, alla biografia storica della persona. Altresì, il titolo nobiliare può essere trasmesso per refuta, fatta innanzi a notaio, vale a dire per trasferimento ad altri – fuori dell’ordine della successione diretta – dei titoli nobiliari personali, nativi, concessi, riconosciuti, rinnovati o nei quali la persona è succeduta; per la refuta occorre l’assenso di tutti i successibili intermedi, cioè di coloro ai quali sarebbe spettato il titolo secondo l’atto di concessione.
L’ammontare della consulenza storica, nobiliare, araldica, cavalleresca, ivi compresi gli studi, le ricerche dei simboli dell’Arme, i predicati, il parere pro veritate, le dissertazioni e l’autentica notarile delle Lettere Patenti e/o sanatorie di titoli antichi o ex novo, emanate dall’Ente Sovrano – soggetto diritto pubblico internazionale, sarà oggetto di colloquio privato con la massima garanzia di riservatezza:

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