Sentenze
Riteniamo che la Patria Magistratura sia oggi l’unica autorità che, in qualità di organo accertatore e tutelatore dei diritti, come si occupa della tutela del più geloso e delicato tra i diritti della personalità, cioè quello al nome, così abbia il compito e la potestà di accertare la legale esistenza di un status particolare in una determinata famiglia e di dichiarare la spettanza dei titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi annessi al medesimo. Così motivati, valenti legali sono dopo non poche fatiche arrivati a un elaborato cesello giuridico, che conduce a certificare la legittimità attuale del diritto affermato dal Richiedente. Quindi, riassumendo, l’accertamento della spettanza del titolo nobiliare, predicato, stemma e qualifiche in capo all’avente diritto si svolge attraverso la pronuncia di una sentenza arbitrale e secondo le norme vigenti in materia di arbitrato, a norma degli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, fra il possessore del titolo nobiliare di cui si chiede l’accertamento e l’Istituto di Diritto Nobiliare. La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite 20/05/1965, n. 987, afferma che “l’accertamento preliminare della spettanza del titolo nobiliare può tuttavia compiersi a diversi fini: per la cognomizzazione del predicato, per il diritto di appartenenza a determinate associazioni, per beneficiare di particolari vantaggi, quali l’ammissione in collegi o l’attribuzione di borse di studio…” Il Supremo Collegio ha osservato, anche con riferimento alla sentenza dalla Cassazione Civile n. 2087/1961, che “gli accertamenti incidentali e le relative affermazioni sull’esistenza del titolo nobiliare… devono considerarsi anch’essi implicitamente ammessi dalla Legge e non possono importare lesione del principio della parità sociale dei cittadini, proclamato dall’Art. 3 della Costituzione Italiana”. L’arbitrato assume, mediante provvedimento del Magistrato richiesto nelle forme di Legge, forza di sentenza (così la Corte Costituzionale, 12 Febbraio 1963, n. 2) fra le parti, gli eredi o aventi causa (Cassazione Civile, Sez. III, 29 Maggio 1980, n. 3552) ed efficacia di cosa giudicata se non impugnata nei termini di Legge, Cassazione Civile, Sezione I, 7 Febbraio 1963, n. 194. Il Presidente d’un Tribunale ordinario della Repubblica Utaliana, accertata la conformità della sentenza arbitrale alle disposizioni di Legge, lo dichiara esecutivo nel territorio della repubblica con Decreto, mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale, con successiva pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa pietra miliare costituisce una verità incontrastabile, rendendo giustizia alla nobiltà ma, soprattutto, agli uomini che vantano un’eredità di onore e un patrimonio di virtù. Attività di natura legale che viene espressa da valenti avvocati e professionisti del settore.
Per la consulenza e servizi in sede legale, notarile e arbitrale, incluse tutte le registrazioni di rito e memorie araldico-nobiliari e genealogiche, esclusi i pareri pro veritate, con assistenza sino alla presentazione, pronuncia ed esecuzione da parte del Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Arbitrale di Giustizia Nobiliare di Padova, composto da magistrati arbitrali, giudici di I grado, e verifica della trascrizione dell’eventuale decreto di omologa della sentenza emesso dal Presidente d’un Tribunale Ordinario della Repubblica Italiana, e registrato all’ufficio delle Entrate ai fini dell’attribuzione di validità di sentenza allo stesso, ivi compresi i costi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, il tutto acclarando, ove positivo, il status nobiliare dell’avente diritto, legittimando la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello stemma e delle qualifiche qualora configurate, tale atto valendo come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare innanzi alla magistratura italiana dei titoli nobiliari e cavallereschi – ovvero della Gran Maestranza di un Ordine cavalleresco e della qualità di soggetto di diritto pubblico internazionale nel rispetto della legge 3 marzo 1951, n. 178 – e degli annessi predicati e connesse spettanze, stemma e qualifiche, concessi da un sovrano o da un principe pretendente al trono e giurisdizionalmente accertato titolare di fons honorum.