Riforme e Integrazione Statuti – Statuto 1995
Art. 1 – Il presente statuto si intende quale integrazione, riforma e continuazione rispetto all’Atto di fondazione del Consiglio Araldico Italiano, rogato in data 18 novembre 1948 presso lo studio del Notaio Adolfo Baldioli in Torino e rispetto agli Atti di significazione inviati nel mese di dicembre dell’anno 1993 ai Signori Ministri dell’Interno e della Pubblica Istruzione. La sede viene stabilita in Padova, via Trieste n. 26; detta sede potrà essere trasferita altrove con semplice decreto del Presidente Nazionale del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti.
Art. 2 – La denominazione dell’Associazione d’ora in poi sarà così formulata: “Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti”. La durata dell’Associazione è prevista per un tempo indeterminato.
Art. 3 – L’Associazione è apolitica, senza scopi di lucro e si propone quale scopo:
a) di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli studi sociali, storico-araldico-genealogici ed etimologici, sfragistici e numismatici, con particolare interesse alla tutela dei valori storico-nobiliari e borghesi sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale; di fornire adeguata consulenza tecnico-storico-araldica e nobiliare ad enti, istituti, a privati e ad aziende per la corretta creazione di qualsiasi prodotto e/o servizio, a cui si voglia dare un supporto e/o un’attinenza con la scienza araldica e con particolare interesse alla: storiografia, cronologia, paleografia, diplomatica, sigillografia, medaglistica, archivistica, iconologia, iconografia, filatelia araldica, assiografia, patrologia, onomastica, erinnofilia, epigrafia, simbologia, storia dell’abbigliamento, delle tradizioni e dei costumi, ricostruzione di alberi genealogici, ricerca di stemmi, perizie calligrafiche antiche, consulenze per la concessione e/o riconoscimenti di stemmi, titoli e predicati nobiliari, pratiche per l’ammissione in Ordini Cavallereschi, riordino di archivi;
b) di provvedere, per mezzo dei propri esperti, al controllo dei titoli di concessione, conferma e rinnovazione araldica e nobiliare, stabilendo la fondatezza degli alberi genealogici; eseguire ricerche di indole istorico-araldica-genealogica, pubblicare perizie extragiudiziali sempre inerenti le materie sopra menzionate, la storia, ed i diritti di tutti gli Ordini cavallereschi comprovandone l’autenticità;
c) di censire le famiglie nobili italiane e straniere e, in considerazione al fatto che la Costituzione Italiana non riconosce i titoli nobiliari se non come insieme di predicati valevoli come parte del nome, ove concessi prima del 28 ottobre 1922, provvedere alla pubblicazione dei predicati di tutte le famiglie che hanno beneficiato in Europa di tale privilegio conferito da parte delle dinastie regnanti o ex regnanti che siano state anche riconosciute tali mediante sentenze delle competenti magistrature;
d) di pubblicare e ripubblicare, in veste di editore e non, opere librarie di particolare interesse araldico ed attinenti la storia della cavalleria, delle famiglie nobili, di cittadinanza e borghesi detentrici di stemma, purchè lo stesso sia stato riconosciuto od assegnato a queste ultime dall’Accademia Italiana d’Araldica, Istituto con cui il Consiglio Araldico Italiano ha siglato nel 1994 un documento di riconoscimento reciproco e di collaborazione;
e) di esprimere pareri tecnico-araldici e curare l’registrazione dei predicati nobiliari concessi prima del 1922 sugli atti di nascita degli interessati; ricercare negli archivi nazionali, comunali, privati, parrocchiali, capitolari e diocesani, nelle biblioteche, nei musei e dovunque sia necessario per la maggior accuratezza delle ricerche al fine di arricchire l’archivio storico del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti;
f) di indire conferenze, seminari, convegni, organizzare corsi di formazione e studio, promuovere e mantenere contatti con organismi nazionali ed internazionali di natura similare, collaborare con Università, Istituti e Associazioni di alta cultura e centri di ricerca ovunque presenti.
Art. 4 – Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dalla Deputazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 5 – I soci si distinguono in: Membri del Senato Accademico Fondatori, che sono i firmatari del presente Atto, anche chiamati Consiglieri di I^ classe; Membri del Senato Accademico Promotori, anche chiamati Consiglieri di II^ classe (i Consiglieri di I^ e II^ classe hanno diritto di voto e fanno parte del Senato Accademico, Organo Amministrativo dell’Associazione).
Oltre alle due categorie predette, le uniche aventi diritto di voto, esistono le seguenti categorie di soci: Membri effettivi, anche chiamati Uditori, Membri Onorari, Membri Corrispondenti e Membri Sostenitori. Questi possono entrare a far parte della Deputazione del Senato Accademico con funzioni consultive, su discrezionale richiesta del Senato.
a) Sono Membri Promotori del Senato Accademico (Consiglieri di II^ classe), tutti coloro che successivamente all’atto dell’ammissione saranno come tali nominati dal Senato Accademico con voto unanime dei suoi componenti;
b) sono Membri effettivi Uditori tutti coloro che prendono parte attiva nel Consiglio Araldico Italiano o dopo la loro ammissione sono chiamati a far parte del Tribunale Araldico, organo Interno del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti; questi Membri hanno diritto di voto solamente consultivo;
c) sono Membri Onorari tutti coloro che verranno scelti fra i personaggi altamente benemeriti negli studi storico-araldico-nobiliari e fra coloro che, in ogni campo, onorano la rispettiva patria in modo rilevante;
d) sono Membri Corrispondenti tutti coloro che verranno scelti fra le persone che coltivano gli studi storico-araldico-nobiliare, fra i genealogisti, i paleografi ed i cultori di scienze affini;
e) sono Membri Sostenitori tutti coloro i quali con lasciti, donazioni ed erogazioni finanziano l’Associazione e le sue finalità; questi Membri hanno diritto di voto consultivo.
Art. 6 – Per divenire Membri del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta di ammissione al Senato Accademico corredata di:
– a) certificato di nascita; b) eventuale certificato di matrimonio; c) certificato di residenza; d) titolo di studio; e) estratto del casellario giudiziario; f) curriculum vitae specificando eventuali decorazioni di Ordini Cavallereschi e/o al merito, o dinastici o pontifici, ricevuti nella persona, o genitori o avi.
La qualità di membro si perde: a) per decesso; b) per dimissioni; c) per cancellazioni e radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari. Qualunque Membro potrà dimettersi dall’Associazione e tale dimissione diventerà effettiva su accettazione da parte del Senato Accademico, che potrà tuttavia tenere in sospeso l’accettazione fino a quando il dimissionario avrà saldato quanto eventualmente dovuto all’Associazione, ritornato tutti i fondi e le proprietà di esso e rinunciato a tutti i diritti per l’uso del nome del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti e dei simboli o stemmi legati ad esso.
Art. 7 – Il Consiglio Araldico Italiano ed i suoi Organi interni, comprendenti anche l’Istituto Marchese Vittorio Spreti e il Tribunale Araldico, è amministrato da un Senato Accademico formato esclusivamente da Membri Consiglieri Fondatori di I^ classe e Membri Consiglieri Promotori di II^ classe e composto da non meno di cinque Membri e non più di quindici eletti per la durata di dieci anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. I Membri Consiglieri Fondatori di I^ classe hanno mandato perpetuo. In caso di dimissioni o decesso di un Membro Consigliere il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti che presiede il Senato Accademico, provvede, per motivi di urgenza, alla sua sostituzione, chiedendone la convalida nella tornata successiva.
Art. 8 – Il Senato Accademico nomina tra i suoi Membri:
– il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti, con incarico a vita, che rilascia e revoca a suo insidacabile giudizio le deleghe inerenti l’organizzazione ed il governo degli Organi dell’Associazione;
– il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dello stesso senza limitazioni nonchè della rappresentanza sostanziale e processuale della Associazione nei confronti di terzi;
– un Vicepresidente con delega rilasciatagli dal Presidente per l’organizzazione dell’Istituto Marchese Vittorio Spreti, che ricoprirà altresì la carica di Conservatore;
– un Cancelliere Generale che ricoprirà altresì la carica di Tesoriere Generale;
– un Vicepresidente con delega rilasciatagli dal Presidente per l’organizzazione del Tribunale Araldico, che ricoprirà altresi la carica di Censore;Cancelliere Generale che ricoprirà altresì la carica di Tesoriere Generale;
– un Referendario Generale;
tutti questi ultimi con incarico della durata di 10 (dieci) anni.
Art. 9 – Può conferirsi il titolo di Alto Protettore ai Capi di Stato; di Presidente Onorario ai Principi del Sangue, ai Capi di Governo, ai Cardinali di S.R.C. e di Membro Onorario del Senato Accademico a personaggi di rango elevatissimo per speciali motivi e per benemerenze eccezionali verso il Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti.
Il Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti ha la facoltà di conferire una medaglia di benemerenza a quei Membri che avranno reso segnalati servigi per i loro studi, pubblicazioni od altri motivi eccezionali.
La Medaglia è in oro e reca da un lato l’aquila coronata con la scritta intorno “Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti” e sul retro: “A.D. 1948” (anno di fondazione del Consiglio Araldico Italiano) con sotto inciso il nome del Membro benemerito seguito dall’anno di conferimento. Detta medaglia può essere anche conferita in via eccezionale a personaggi che abbiano raggiunto una chiara ed indiscussa fama negli studi storici, genealogici, araldici e cavallereschi.
Art. 10 – L’Istituto Marchese Vittorio Spreti, creato a ricordo del più autorevole araldista di questo secolo, è posto sotto la giurisdizione del Consiglio Araldico Italiano, come delineato e prescritto dal presente atto, ne condivide l’oggetto e gli scopi, ne fa propria la formulazione in ogni suo Capo ed articolo ed avalla le qualità morali ed il livello professionale dell’azione del Consiglio di cui al presente statuto. L’uso di questa qualifica che d’ora in poi si allea in forma associativa con quella del Consiglio Araldico Italiano, voluta e autorizzata dai diretti eredi del Marchese Vittorio Spreti e, per loro, dal rappresentante e vivente capostipite di questa antica Casata, il Marchese Arardo Maria Spreti, si occuperà dell’aggiornamento e dell’integrazione dell’”Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana”, opera del Marchese Vittorio Spreti, della sua salvaguardia in merito al corretto utilizzo dell’opera. Inoltre esso curerà la compilazione e la pubblicazione del Grande Armoriale riportante l’elencazione delle famiglie nobili che ne abbiano fatto richiesta. In concerto con gli Organi del Consiglio Araldico Italiano, l’Istituto Marchese Vittorio Spreti contribuirà alla cultura nazionale storico-araldico-cavalleresca ed alla rinascita di quelle tradizioni che erano l’orgoglio degli avi, fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio Araldico Italiano stabilite all’art. 8 del presente Statuto.
Art. 11 – Il Tribunale Araldico avrà le mansioni di:
a) attuare provvedimenti disciplinari come il richiamo verbale, il richiamo scritto e la radiazione per quei membri resisi irrispettosi verso il Senato Accademico del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti o i suoi componenti, o resisi per indegnità e immoralità, indecorosi all’Associazione;
b) effettuare consulenze e perizie di autenticità, o di nullità su genealogie comprovanti titoli nobiliari, dopo aver effettuato verifiche di alberi, di fili e di quadri genealogici, al fine di confermare o meno la fondatezza degli stessi, accertando i diritti e le prerogative nobiliari di coloro che ne abbiano fatto richiesta, anche al fine dell’inserimento dei richiedenti e delle loro famiglie nel Grande Armoriale; fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio Araldico Italiano stabilite all’art. 8 del presente Statuto.
Art. 12 – Il Senato Accademico si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi Membri e comunque, almeno una volta all’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Senato Accademico è presieduto dal Presidente del Consiglio Araldico Italiano, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in assenza di questi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Senato Accademico verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dalla validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Senato Accademico è presieduto dal Presidente del Consiglio Araldico Italiano, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in assenza di questi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Senato Accademico verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.
Art. 13 – Il Senato Accademico compilerà un Regolamento Generale per il buon funzionamento del Consiglio Araldico Italiano e dei suoi Organi interni comprendenti anche l’Istituto Marchese Vittorio Spreti e il Tribunale Araldico; detto regolamento potrà essere aggiornato periodicamente e solamente a discrezione del Senato Accademico.
Art. 14 – I Membri di qualsiasi categoria all’Atto dell’ammissione accettano implicitamente lo Statuto ed il Regolamento Generale del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti in ogni loro parte.
Essi per tutto quanto riguarda le relazioni che ne conseguono e gli eventuali contrasti interni che insorgessero, assumono l’obbligo di non adire ad altra Autorità che non siano quelle previste dal presente Atto.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione.
Art. 15 – Tutte le eventuali controversie tra i Membri e tra questi e il Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti sia a carattere periferico che a carattere centrale saranno risolte con esclusione di ogni altra Giurisdizione da un collegio di tre Probiviri nominati di caso in caso, uno rispettivamente per ognuna delle parti in causa e uno dal Presidente del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti. Nel caso in cui il Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti figuri come parte in causa, la nomina del Probiviro in oggetto sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Padova; i tre Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 16 – Il Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti può aprire sedi di rappresentanza ove lo ritenga più opportuno, sia in Italia che all’estero e può assumere personale quando lo ritenga necessario al proprio buon sviluppo e funzionamento.
Art. 17 – Tutti i membri, a qualsiasi categoria appartengano, residenti in ognuna delle regioni geopolitiche di Italia, eleggeranno al loro interno un Deputato regionale, i 20 (venti) Deputati regionali eletti, eleggeranno a loro volta, al loro interno 5 (cinque) Deputati che rappresenteranno tutte le categorie dei Membri del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti nella Deputazione del Senato Accademico, convocata una volta all’anno. La Deputazione del Senato Accademico, composta dai Membri Consiglieri Fondatori e Promotori e dai cinque Deputati eletti ha i seguenti poteri di ratifica nell’ambito di quanto previsto nell’art. 5:
a) nella nomina di tre scrutatori ad ogni riunione in cui siano necessarie votazioni;
b) nell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e deliberazione sulla relazione di lavoro eseguita e sulla relazione morale e di gestione;
c) nell’elezione di un Collegio di tre revisori ove non eletto nell’atto Costitutivo e che duri in carica un anno;
d) nello scioglimento del Consiglio Araldico Italiano-Istituto Marchese Vittorio Spreti, deliberato, sentiti i pareri di tutte le categorie di Membri, con voto di maggioranza assoluta, con nomina di uno o più liquidatori e conseguente devoluzione del patrimonio.
Art. 18 – Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si rimanda alle norme in materia di associazione contenute nel Codice Civile.
(Seguono le firme)
Dato in Padova il 19 aprile 1995
(Atti pubblici della Repubblica Italiana,
Rep. 2780 Rac. 245 n° 3582 del 2 maggio 1995)