Statuto

Statuto

Preambolo

Uno degli obiettivi dell’Associazione Culturale Fondazione Marchese Vittorio Spreti, oltre ovviamente quello di onorare la memoria di mio padre, è rappresentato dall’aggiornamento dell’Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana, iniziativa che l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” ha in programma che propongo quale ideale prosecuzione dell’attività paterna.

Doveroso, infatti, si appalesa il tributo alla perizia e all’opera instancabile del marchese Vittorio Spreti, curatore dell’Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana, la cui cura e dedizione permisero la pubblicazione, negli anni ’30 dello scorso secolo, di un’opera insuperata per la qualità e la dovizia dei riferimenti storici, civici, araldici, genealogici e nobiliari, oltre che costituire la pietra miliare e il sicuro punto di riferimento per tutti i cultori e gli appassionati di questa materia che ci avvince irrecuperabilmente.

Si tratta di un’intrapresa ambiziosa che ci apprestiamo ad affrontare con un pizzico di follia, pur nella consapevolezza che sarà estremamente arduo anche solo mantenere il livello di perfezione raggiunto dall’Enciclopedia, opera pienamente attuale e, forse, ineguagliabile.

Tale progetto, tuttavia, non esaurisce l’attività dell’Associazione Culturale Fondazione Marchese Vittorio Spreti, che ha anche il compito di provvedere alla custodia dell’imponente Fondo Spreti, patrimonio storico e araldico immenso e inestimabile che incorpora molti secoli di storia e che costituisce, da una parte, una miniera di documenti, nozioni e dati nobiliari e genealogici, e dall’altra, un preziosissimo e insostituibile strumento di ricognizione del metodo scientifico e dell’efficiente organizzazione che permisero a mio padre e ai suoi collaboratori il compimento dell’impareggiabile realizzazione editoriale culminata nella pubblicazione dell’Enciclopedia de qua.

La scelta della veste giuridica di Associazione Culturale Fondazione marchese Vittorio Spreti – vale a dire di istituzione privata senza fini di lucro – non è casuale: essa vuole, in realtà, significare, in termini simbolici ed evocativi, che la Fondazione marchese Vittorio Spreti non è un’associazione temporanea o destinata per sua natura a esaurirsi o ad affievolirsi con il decorso del tempo, ma esito professionale immanente e dalle radici profonde, come i valori tradizionali che mira a preservare, custodire e tramandare alle nuove generazioni.

Satuto

ART. 1
È stata costituita in Lugano, in data 9 maggio 2003, l’Associazione Culturale denominata “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.

ART. 2
L’Associazione Culturale ”Fondazione Marchese Vittorio Spreti” ha sede sociale in Padova, piazzale Stazione n. 6, e ha durata illimitata. Il consiglio direttivo può istituire altrove, anche all’estero, sedi secondarie, filiali o altre dipendenze e sopprimerle.
L’emblema dell’Associazione Culturale ”Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è costituito dall’arme della Famiglia Spreti: d’oro alla felce di verde nodrita sulla vetta di un monte di tre cime d’argento, movente dalla punta.
Il motto è: Perpetuitas et continuatio in memoria.

ART. 3
Il preambolo fa parte integrante dello scopo dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”, che, altresì, persegue:
a) la tutela e la conservazione degli archivi storici delle famiglie nobili d’Europa;
b) promuovere, coordinare ed effettuare studi e ricerche nel campo della Genealogia e dell’Araldica;
c) istituire corsi di formazione relativi allo scopo dell’Associazione, ivi compresa la fondazione di una Scuola di Araldica e/o delle altre scienze sussidiarie della storia;
d) stimolare ogni iniziativa, in Italia e all’estero, utile allo scopo, ivi compresa la promozione e l’incoraggiamento di conferenze, pubblicazioni, opere letterarie, storiche, artistiche, atte a diffondere nel pubblico il rispetto della Tradizione;
e) la protezione e il rafforzamento del sentimento e dell’istituto familiare.

ART. 4
Per la divulgazione e la diffusione delle proprie ricerche e dei propri scopi, l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” può tenere sessioni individuali, corsi di studi di Storia Patria, conferenze, seminari, attività di aggiornamento e convegni, anche internazionali, nelle materie attinenti alle finalità indicate nell’articolo 3.
Può elargire premi di ricerca o di cooperazione. Rientra altresì nei compiti dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” l’attività redazionale e di aggiornamento nell’ambito delle materie di cui all’articolo 3, da realizzare mediante la pubblicazione di articoli, testi, manuali e opuscoli.

ART. 5
Possono essere ammesse a far parte dell’’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” le associazioni formate da Istituzioni o persone operanti nel campo della genealogia, dell’araldica e delle scienze sussidiarie alla storia:
a) abbiano una struttura non contrastante con le norme dello statuto;
b) non costituiscano un duplicato delle associazioni già aderenti.
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è composta da Soci aderenti e da Soci beneficiari.
Sono Soci aderenti coloro che aderiscono all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” nel corso della sua esistenza; sono Soci beneficiari coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” si propone di svolgere.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra i Soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
Le Associazione aderenti all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” sono assolutamente autonome nello svolgimento della propria attività in favore delle relative categorie, e all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” non è consentita alcuna ingerenza.

ART. 6
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” devono redigere domanda su apposito modulo, specificando la categoria a cui aspirano appartenere.
L’adesione all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale; è comunque facoltà degli associati all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti delle quote annuali, nonché gli eventuali ulteriori versamenti, sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti ”.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 7
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e immotivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea dei Soci.
In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
I Soci cessano di appartenere all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” :
a) per dimissioni volontarie, contenute in lettera raccomandata che deve pervenire alla sede sociale dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” entro il 30 giugno di ogni anno e con effetto dal 31 dicembre successivo; in mancanza di tale comunicazione, l’adesione all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” si intende rinnovata per un altro anno;
b) per morosità. Il Socio, infatti, che non provveda al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 15 gg. dalla scadenza, si intende automaticamente escluso dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”;
c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il Socio radiato non può più essere riproposto.

ART. 8
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi delle attività istituzionali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni.. All’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le entrate ordinarie dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” sono costituite dalle quote di adesione di singoli cittadini e di organizzazioni o associazioni del settore, nonché da contributi straordinarî, lasciti, oblazioni, elargizioni, donazioni, legati ed erogazioni, provenienti da parte di Enti e di privati, ivi comprese le eventuali iniziative editoriali.
Le quote di adesione sono fissate di anno in anno dal Comitato Direttivo.

ART. 9
Gli organi sociali sono:
a) Il Presidente;
b) Il Vice – Presidente;
c) Il Comitato Direttivo;
d) Il Comitato Esecutivo
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’elezione degli organi dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 10
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 11
L’Assemblea degli associati è competente nel deliberare le seguenti materie:
– nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto indicato nell’art. 12;
– approvazione del bilancio annuale;
– modificazione dello Statuto;
– scioglimento dell’Associazione Culturale e devoluzione del suo patrimonio;
– deliberazioni attinenti alla dotazione di mezzi per l’attuazione dei programmi di ricerca formulati dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea è composta da tutti i Soci, aderenti e beneficiari, ed è l’organo sovrano dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”stessa. L’Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.
Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente a un altro socio e ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per l’anno in corso. E’ inoltre competente, alle scadenze previste, all’elezione dei componenti il consiglio direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da almeno 5 Soci, che possono proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli Soci.
Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le eventuali modifiche del presente Statuto possono essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 3 a 5, eletti e determinati dall’Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

ART. 13
Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

ART. 14
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’assemblea l’esclusione dei Soci morosi o per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale;
d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
f) redigere i regolamenti per l’attività dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”;
g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori Soci, che si dovessero rendere necessari;
h) effettuare operazioni bancarie e di credito;
i) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare propri componenti allo svolgimento di attività proprie, delineando le formalità di svolgimento e le relative responsabilità;
j) attua tutte le delibere dell’Assemblea dei soci.
k) formula i programmi di lavoro dell’Associazione previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea.

ART. 15
Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 16
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART. 17
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e a quanto altro gli venga delegato dal direttivo.

ART. 18
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
I libri sociali sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” a spese del richiedente.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Gli archivi storici delle famiglie nobili, custoditi dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” restano di proprietà delle famiglie d’origine, che contribuiscono al pagamento delle spese di custodia ad esclusione del fondo Spreti e possono richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del codice civile.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, a eccezione di quelli espressamente menzionati e fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio e debitamente documentate.

ART. 20
La durata dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è illimitata.
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” non può essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e restituire ai legittimi proprietari gli archivi familiari avuti in custodia, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21
Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali.

ART. 22
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” può costituire sezioni nei luoghi che ritiene opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre persone elette dall’Assemblea, le quali provvedono a nominare il Presidente.
Quest’ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via consultiva.
I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da non soci.

ART. 24
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.
Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi o onorari dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.

ART. 25
Tutte le controversie fra l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte a un collegio arbitrale costituito da tre componenti, Soci dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” di cui due scelti dalle parti interessate, e un terzo, che assume la presidenza, nominato dai due arbitri così designati; in caso di controversia, dal Presidente del Tribunale di Padova.
Al Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. La proposta di radiazione di un Socio dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” deve essere comunicata al presidente dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell’Assemblea Generale dei Soci.
I Soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano al rispetto del presente articolo.

ART. 26
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazione.

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