Case Sovrane

Case Sovrane

Ogni Casa Sovrana che abbia esercitato la sovranità su tutto o parte il territorio della penisola italiana, salvo che ci sia stata abdicazione o debellatio, vanta gli stessi diritti su di esso.

Pertanto, una casata principesca, già sovrana, mantiene sempre il carattere di dinastia, il cui attuale Capo di Nome e d’Arme conserva titoli, prerogative e spettanze dell’ultimo sovrano spodestato, con il nome di principe pretendente, abbia ora il trattamento di Altezza Imperiale, Altezza Reale o di Altezza Serenissima.

In Italia, le Case Sovrane con queste prerogative sono diverse. Ricordiamo, fra quante riconosciute tali dalla giurisprudenza italiana, le seguenti dinastie:

Paternuense – Balearide;
d’Altavilla ( seu d’Hauteville ) Sicilia – Napoli;
Amoriense d’Aragona;
Angelo Comneno di Costantinopoli;
Paleologo di Bisanzio;
Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi.

Infatti, la giurisprudenza italiana degli scorsi decenni ha statuito che i discendenti di qualsivoglia dinastia non debellata posseggono la fons honorum, e se è pur vero che le sentenze fanno stato solamente fra le parti, i loro eredi o aventi causa, è altrettanto indiscutibile il valore di precedente che le decisioni assumono nei confronti d’ogni caso analogo rispetto a una determinata dinastia.

A tal proposito, si riproducono, a mero titolo d’esempio, estratti di sentenze emanate in epoca Regia e repubblicana riguardanti case sovrane che ottennero l’avallo della giurisprudenza: Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi; Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville; Paternò Castello di Carcaci; d’Altavilla ( seu d’Hauteville ) Sicilia Napoli ( innumerevoli sono le pronunce riguardanti altre Case Sovrane, fra cui Amoroso d’Aragona, &c. ).

Così, S. A. I. Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso, &c. &c., duca di Cipro, duca di Epiro, duca e conte di Drivasto e Durazzo, &c. &c., fu confermato dalle sentenze 18-07-1945, n. 475, IV Sezione, del Regio Tribunale Civile di Napoli, e 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli ( repubblica italiana ), erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.

Infatti, la Regia sentenza 475/1945, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas ( … ), con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza. ”

La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. ”

In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I. Antonio “ erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande, ” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “ nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio. ”

La citata sent. 1138/1946 ordinò “ altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa. ”

Infine, con sent. 1° marzo 1950, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “ all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “ Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, ” e affermò che “ gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti. Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano. ”

Analoghe considerazioni valgono per lo stralcio della sentenza 10-09-1948, n. 5143 bis, n. 23828/48 R. G., della VII sezione della pretura di Roma, che riconobbe a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di Basileus titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’imperatore Costantino il Grande, nonché la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana ( e per di più spodestata senza debellatio, che, oltre a conferire gradi cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione ).

La Pretura, in tale sentenza osservò altresì, a proposito della tesi della continuità delle prerogative delle Famiglie Sovrane ( Famiglie da molto tempo spodestate dei loro Troni ), che la prerogativa cosiddetta regia è una prerogativa jure sanguinis che ha solo il Re e Principe sul Trono, che trasmette ai suoi successori anche quando, per vicende varie, vengono privati del possesso territoriale e che si conservano nei secoli anche quando la dinastia ha perduto praticamente il Trono ed è stata deposta legalmente. Si arguisce – continua la sentenza – che il Capo della Casa Lascaris, discendente dalla dinastia dei Flavio Comneno Ducas estromessa con la forza, conserva anche in esilio tutte le prerogative dei Sovrani Regnanti e può compiere ogni atto che gli compete, e gli atti che egli compie hanno valore giuridicamente.

Altro estratto proviene dalla sentenza 27-06-1949, n. 114, n. 217/49 R. G., della pretura di Vico del Gargano, che riconobbe che la famiglia imperiale dei Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville, impersonata da S. A. I. Don Marziano, Basileus Titolare di Bisanzio, può conferire investiture nobiliari, avvegnaché le Dinastie destituite con la forza conservano intatte tutte le loro prerogative e quindi esse di pieno diritto possono concedere titoli nobiliari ai loro fedeli o alle persone degne e meritevoli; quello che giova e sorregge – osserva la sentenza – è il decreto di nomina, cioè l’atto potestativo di conferimento; per conseguenza come del resto riconosciuto in altri casi dalla Magistratura italiana ( cfr. Ordinanza 28 maggio 1947 del Tribunale di Napoli ) la Dinastia Lascaride Angelica Flavia Comneno Ducas, estromessa con la forza dai fastigi del potere imperiale, conserva tutte le prerogative dei sovrani regnanti.

Tre sentenze riguardanti la dinastia Paternuense Balearide hanno confermato la consanguineità con la Casa d’Aragona – Majorca – Sicilia e la legittimità della relativa fons honorum.

La prima, della pretura unificata di Bari, 03-03-1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che “ la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia ”; la seconda, 05-06-1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d’Aragona; la terza, sentenza arbitrale 08-01-2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17-02-2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa “ le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 ”.

Le sentenze del Tribunale di Napoli, IV sez. civ., 30-11-1949, n. B/4549/49, e I sez. civ. 30-07-1956, n. B/2337/56, accertarono nei principi Mario e Cesare le qualifiche “ di Principe Reale d’Altavilla (d’Hauteville) e di Principe di Sangue porfirogenito, Principe Reale di Sicilia e di Napoli, Duca delle Puglie, Duca di Sicilia, Conte di Lecce, Duca di Capua, Principe di Taranto, Principe di Bari e di Principe di Antiochia, quale legittimo pretendente al trono di Napoli e di Sicilia, con trattamento di Altezza Reale, ed erede e capo della Augusta Reale Dinastia Normanna e di Sicilia ”, in quanto “ i Cilento (seu Cilenti, de Cilento) sono la continuazione genealogica e storica del ramo superstite dei Normanni d’Altavilla di Sicilia e di Napoli e precisamente i discendenti di Guglielmo d’Altavilla, Conte di Principato (l’attuale regione del Cilento) uno dei figli di Tancredi d’Hauteville. Essendo tutto ciò in questa sede provato, ne consegue che il ricorrente è il capo della casa Normanna d’Altavilla di Sicilia e di Napoli e pertanto a lui spetta, per sé e per i suoi successori maschi e femmine all’infinito tutte le qualifiche, prerogative, attributi e trattamenti che gli competono. Pertanto il ricorrente ha diritto alla qualifica di Princeps Natus ovvero Principe di Sangue, oltre a tutte le titolarità o titolature che gli competono quale soggetto di diritto internazionale quale depositario di tutti i diritti della famiglia e di curatore della sua casa, ai troni di Sicilia e di Napoli e dell’Italia Meridionale ”, il dispositivo della sentenza in esame, rettificando gli atti dello stato civile, ordinando che il ricorrente vi risulti “ S.A.R. il Principe Reale Cesare d’Altavilla (seu d’Hauteville) Sicilia-Napoli ”.

Infine, oltre sedici sentenze di Pretura e Tribunale, Regie e repubblicane, hanno accertato la legittimità della Casa Imperiale Amoriense d’Aragona e dei suoi ordini cavallereschi; più di dieci sentenze di tribunali repubblicani hanno riconosciuto titoli e predicati della medesima Casa.

Si può ragionevolmente concludere tale disamina affermando, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza italiana, che un sovrano potrà anche essere stato privato del trono – e financo bandito dallo Stato su cui esercitò la sovranità – ma non potrà mai essere spogliato della sua qualità nativa: in questa fattispecie, ha origine il pretendente al trono, che mantiene intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridico-istituzionale, fra cui il jus honorum, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi di collazione ed ereditari facenti parte del patrimonio dinastico della famiglia.

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