Diritto Cavalleresco

Diritto Cavalleresco

Preambolo

Ci fu in tempi remoti un’età oscura nel corso della quale scomparvero dal mondo lealtà, solidarietà, verità e giustizia, onde dilagarono slealtà, inimicizia, ingiuria e falsità, provocando orrore e sconcerto nel popolo di Dio.

Fu necessario allora restaurare la giustizia perduta «attraverso il timore», e perché ciò potesse avvenire «tutto il popolo fu diviso per migliaia, e da ogni mille fu scelto un uomo che si distinguesse dagli altri per gentilezza d’animo, lealtà, saggezza e forza».

A quest’uomo, in grado di prevalere su tutti per nobiltà, coraggio, tenacia e bontà d’animo, fu dato per compagno l’animale più bello, nobile, veloce e pronto ad affrontare qualsiasi sacrificio: il cavallo.

Per questo il prescelto tra mille fu chiamato CAVALIERE.

È una storia identica a quella che la signora del lago, la principessa Viviana, racconta a suo figlio adottivo LANCILLOTTO, per prepararlo alla Cavalleria e fecondarne il miglior Cavaliere del mondo, insegnandogli che il disonore è peggio della morte.


1 Origini del moderno spirito cavalleresco. Antiche disposizioni in materia equestre

L’origine medievale della cavalleria nonché dei valori spirituali e lato sensu morali che a essa sono tradizionalmente connessi sembra possa esser collocata a partire dal secolo VIII, durante le grandi lotte della cristianità contro gli Arabi: la circostanza di doversi confrontare con tali agilissimi combattenti a cavallo incise così profondamente sulla compagine degli eserciti da spostarne il nerbo dalla fanteria alla cavalleria.

Come principio ispiratore, la nuova milizia era libera a tutti. Ciò è attestato dagli antichi Capitolari: così, il Capitulare missorum, del 786 d.C., parla non solo di cavalieri non nobili ma anche di servi che, in rapporto di vassallaggio con il loro signore, potevano avere armi e cavallo; il Capitulare de causis diversis, dell’807, contiene l’ordine impartito da Carlo Magno a tutti i caballarii di addivenire al suo placito bene equipaggiati, disponendo altresì che i meno agiati debbano armare ogni sette persone un cavaliere; l’Edictum Pistense, dell’864, prevede il divieto di Carlo II ai conti e ai ministri regi di usare violenza alla persona o ai beni dei Franchi pagensi aventi cavalli.

Da tutte queste disposizioni si evince, di pari passo con l’evoluzione dell’istituto, il progressivo imporsi della prestazione del servizio a cavallo come ragione di forza e titolo d’onore anche della classe feudale: miles, nel secolo IX e nel X, indica infatti a un tempo il combattente a cavallo e il feudatario.

Invero, se il feudalesimo si costituì sin dalle origini come classe chiusa e ordinata in una rigida gerarchia facente capo all’imperatore, anche la cavalleria non tardò ad avere proprie consuetudini e proprie leggi, rimanendo, almeno come principio, istituzione aperta e libera a tutti, con non altre distinzioni segnate se non dal valore: così, mentre nel feudalesimo uno specifico giuramento di fedeltà legava il vassallo a un determinato signore, il cavaliere era tenuto solamente al giuramento di fedeltà verso i principî supremi di giustizia, onore, riverenza a Dio, difesa delle donne e dei deboli ( principî che dovevano, per altro verso, ispirare tutte le sue azioni ).

Tale specifica e peculiare essenza della cavalleria spiega anche i caratteri dell’educazione cavalleresca, per cui la cavalleria, pur non essendo una casta sociale in quanto non identificantesi senz’altro con la nobiltà, costituiva tuttavia un corpo con funzioni e ideali ben determinati, che si reclutava nella classe dei nobili e dei signori e che si sentiva unito da vincoli morali e religiosi distinti da quelli di razza e di nazione ( e che perciò poteva considerarsi, almeno in parte, una vera organizzazione sopranazionale ).

 

2. La nascita della morale cavalleresca. L’educazione cavalleresca: il decalogo del Cavaliere

Il motto del cavaliere era “ la mia anima a Dio, la mia vita al Re, il mio cuore alla Dama, l’onore per me ”, onde il cavaliere doveva abituarsi a difendere la fede, a porsi al servizio dei deboli e degli oppressi e a elevare il suo spirito nel culto platonico e romantico della donna, consacrandole pensieri e opere degne: tutto era poi idealizzato e permeato dalla coscienza di essere militi di Cristo e della sua Chiesa.

Altra caratteristica dell’educazione cavalleresca – accanto alla bravura nelle armi, al coraggio e allo spirito d’avventura – fu costituita dall’importanza attribuita dal cavaliere alla cortesia e al sentimento dell’onore, che nel significato equestre possono essere ricondotti ai concetti di galateo, rispetto verso il prossimo, benignità verso gli inferiori, fede nella parola data e al servizio di cui era investito, disprezzo di ogni viltà, amore di gloria militare, prontezza a dare, poca cura della ricchezza.

I doveri del cavaliere, pertanto, erano riassunti nel seguente decalogo:

1. Crederai quanto insegna la Chiesa e osserverai i suoi comandamenti
2. Proteggerai la Chiesa.
3. Rispetterai e difenderai i deboli.
4. Amerai il paese dove sei nato.
5. Non indietreggerai innanzi al nemico.
6. Farai guerra senza tregua e senza grazia agli infedeli.
7. Adempirai fedelmente i tuoi doveri feudali se non sono contrari alla legge di Dio.
8. Non mentirai e non mancherai alla parola data.
9. Sarai generoso e liberale con tutti.
10. Dovunque e sempre sarai campione del diritto e del bene contro l’ingiustizia e il male.

 

3. Il carattere ospitaliero delle primigenie istituzioni cavalleresche

Data la fondamentale premessa secondo cui cavalleria e feudalità non si possono confondere insieme né sovrapporre concettualmente, ragione del progressivo differenziarsi della cavalleria dalla società feudale fu il principio della parità fra tutti i cavalieri, dovuto essenzialmente al possesso degli stessi bisogni e delle stesse aspirazioni ( sì che il vincolo spirituale e la colleganza di sentimenti comuni valsero per altro verso a gettare i primi germi d’un loro universale ordinamento ).

Troviamo così formata la nuova morale cavalleresca già all’epoca della prima crociata ( sec. XI ): quando nel 1076 le orde dei Turchi Selgiudici invasero l’impero arabo, impadronendosi di Costantinopoli e minacciando di asservire tutta l’Europa, cominciò una triste era di persecuzioni per i cristiani che si recavano in pellegrinaggio in Palestina e per gli addetti alle istituzioni ospitaliere sorte di conseguenza in Terrasanta per curare i pellegrini ( mentre la fondazione di ospedali come quello di San Giovanni in Gerusalemme era stata dapprima assecondata dai Califfi, che avevano concesso libertà di culto, aiuto e protezione ai pellegrini contro il versamento di tributi annui ).

Le successive persecuzioni nei confronti dei cristiani indussero il Pontefice Urbano II a bandire nel 1095 da Clermont, in Francia, la prima Crociata, alla quale presero parte tutti i cavalieri degli Stati cristiani, motivati spiritualmente dal verbo ieratico e ispirato di Pietro l’Eremita e capitanati militarmente da Goffredo di Buglione e Raimondo da Tolosa, che innalzarono la Croce di Cristo a emblema della grandiosa impresa.

Fu allora che la cavalleria raggiunse i più alti prestigio e potenza, animata com’era dal fine nobilissimo di vigilare e difendere la conquista dei Luoghi Santi, così duramente conseguita. Ciò comportò pertanto la riunione dei cavalieri in ordini a carattere religioso e militare, che unirono all’originario scopo perseguito dai frati ospitalieri quelli di vigilare e di difendere con le armi il Santo Sepolcro; di proteggere i cristiani e i pellegrini che si recavano in Terrasanta; di curare i feriti e i malati delle relative spedizioni militari nonché di liberare i cristiani caduti a seguito di esse in cattività e in servitù ( basti pensare al voto eroico dei Mercedari di dare se stessi in schiavitù per liberare il fratello prigioniero ).

Il proposito costitutivo di questi sodalizi era di natura quasi monastica: per curare gli infelici martoriati dalla lebbra, morbo la cui vista incuteva ribrezzo e timore e la cui presenza risultava per gli ebrei un castigo di Dio, si consacrarono i membri di San Lazzaro; a difendere i pellegrini dagli assalti e dalle angherie dei musulmani si votarono i Cavalieri Teutonici; a raccoglierli, ristorarli e nutrirli fu l’opera dell’Ordine del Tempio, e a guarirli dalle malattie furono gli Ospedalieri di San Giovanni, oggi detti di Malta ( si riproduce un passo sui Templari di León Gautier, secondo cui “ il soldato ha la gloria, il monaco il riposo, il Templare rifiutava l’una e l’altro. Egli riuniva ciò che queste due vite hanno di più duro: i pericoli e le astinenze. La grande epopea del medioevo fu la guerra santa, la Crociata; l’ideale della crociata pareva realizzarsi nell’Ordine dei Templari: erano la crociata divenuta stabile e permanente ” ).

Tutti questi Ordini adottarono regole di tipo monastico, richiamandosi alcuni alle prescrizioni di San Basilio, altri alla regola cistercense, altri ancora agli insegnamenti di Sant’Agostino e di San Bernardo.

 

4. Declino della Cavalleria. La nascita degli Ordini equestri e militensi

Gli sviluppi dei secoli XII e XIII portarono la cavalleria a costituirsi come dignità eminentemente personale, e di ciò sono prova vari precetti, quali il divieto della trasmissione ereditaria del titolo – che ogni cavaliere doveva sapersi guadagnare da sé – e il corrispondente diritto di ogni cavaliere di creare nuovi cavalieri, in quanto depositario del nuovo spirito di cui la cavalleria era portatrice: eroi di coraggio e di pietà, creatori di potenza, di virtù e di bellezza, che erano capaci di infondere nei novelli confratelli per la difesa e il trionfo della fede.

Dopo la metà del secolo XIII e più ancora nel corso del secolo XIV, la cavalleria, di pari passo con la diffusione delle compagnie di ventura, soffrì di una progressiva decadenza dovuta al divenire mestiere dell’esercizio delle armi. Con il secolo XV e l’invenzione della polvere da fuoco, il decadimento fu completo, perché decrebbe la preminenza alle truppe a cavallo anche come ordinamento militare.

Rimasero solamente gli Ordini Cavallereschi, allora, a tramandare nei secoli il nome e gli ideali immortali – di sangue, dello Spirito, di virtù e del merito – che sin dai primordi avevano connotato il Corpo della Cavalleria.

Gli Ordini, persi così gli originari caratteri dell’epoca delle prime Crociate, si evolsero entro la forma dei c.d. ordini indipendenti ovvero divennero talvolta appannaggio di Case Sovrane, i cui membri ne assunsero il titolo di Gran Maestro e li plasmarono entro istituzioni dinastiche, legate al patrimonio statuale della Corona quando non familiare. Tale trasformazione valse anche a definirne gli scopi entro la cornice della sanzione del riconoscimento dei doveri individuali e sociali, che si definì nella ricompensa degli atti di devozione all’Ordine, alla Nazione o alla Dinastia, e altresì nel premio dei meriti degli insigniti nei varî campi di espressione della creatività e della carità umane e delle virtù civili e cristiane.

Le regole di comportamento degli appartenenti agli Ordini, originariamente stretti da voti religiosi, divennero, a imitazione dell’alto e glorioso retaggio cavalleresco, valori, patrimonio e modello di sostegno morale di tutta l’umanità, in ogni tempo: così, a esempio, la fede in Dio, la condotta d’onestà e di solidarietà umana, la protezione dei deboli e degli indifesi, il culto dell’onore, il rispetto della parola data, il ripudio della menzogna e della violenza, la lealtà verso i propri stessi nemici, il rispetto della donna, la tutela delle vedove e degli orfani, la fedeltà al Sovrano, si fecero pregnante momento identificativo, morale e spirituale, dell’appartenenza all’Ordine della Cavalleria astrattamente inteso.

Le vicende storiche che determinarono talvolta lo scioglimento degli Ordini non poterono intaccarne il forte radicamento nella coscienza dei popoli e di quelle famiglie i cui membri ne furono insigniti e poterono fregiarsi di essi, ma il costume di contrassegnare onorificamente il merito di quanti si fossero dimostrati degni divenne in seguito appannaggio tout court degli Stati e delle Nazioni contemporanee.

 

5. La secolarizzazione degli ordini cavallereschi a seguito della rivoluzione francese

Gli ordini cavallereschi vennero così progressivamente a connotarsi come religio, cioè come associazioni o comunità aventi per capo un Magister Magnus.

Se i membri della religio facevano professione di fede e di seguire una determinata regola monastica approvata dai Pontefici, divenivano frati, con i relativi obblighi di indossare un certo abito, combattere contro gli infedeli, scortare i pellegrini che andavano ai luoghi santi, porsi negli ospedali dell’ordine a servizio dei malati. In tal caso, gli ordini assumevano il nome di Sacra Religio: un cavaliere del Cristo, cioè, si onorava di portare l’abito perché faceva così mostra della sua devozione alla Chiesa.

Altre volte, gli ordini richiedevano invece per l’ammissione la prova del possesso nei membri di determinati requisiti di nobiltà ( i così detti quarti, da 4 a 16, a seconda della nazionalità e dei tempi ), e allora prendevano il nome di Sacra Religio et Ordo Militaris ( Militaris in quanto derivato da miles, cavaliere, nel senso feudale di cavaliere di nascita – di nobiltà titolata – in contrapposto a Equestris, da eques, cavaliere di elezione, tale cioè per aver ricevuto da altri siffatta qualità, ma non per nascita ).

Anche oggi negli ordini militari il possesso dei requisiti di nobiltà determina una differenziazione di categoria, per cui si hanno cavalieri di giustizia, di questa specie per aver prodotto prove nobiliari, e cavalieri di grazia o magistrali, senza prove ma così creati per grazia del Gran Maestro.

Dopo la rivoluzione francese, gli ordini cavallereschi persero il carattere di Sacra Religio, cioè di sodalizi a un tempo monastici e guerrieri, e divennero ordini di merito, cioè persone giuridiche o enti morali consistenti in raccolte di persone cui era conferita una decorazione in ricompensa di benemerenze acquisite per meriti civili, militari o burocratici, per prestazioni rese a vantaggio della collettività, del Capo dell’Ordine o del Sovrano, della Chiesa Cattolica o dell’Ordine stesso.

Tuttavia, la secolarizzazione degli ordini equestri avvenuta in molti paesi Europei per l’esigenza di adattare l’istituzione cavalleresca allo spirito moderno o a mutate situazioni istituzionali, finì per generare solamente confusione storica e pasticci giuridici, in quanto rappresentò nulla più che un’incongruenza e una contraddizione.

A sottolineare l’enunciato, si riporta un significativo passo di S.S. papa Pio XII tratto dal Discorso ai Cavalieri del 15 gennaio 1940: “ Molto prima che le Nazioni fossero giunte a stabilire un diritto internazionale l’Ordine di San Giovanni aveva riunito, in una fraternità religiosa e sotto una disciplina militare, uomini di otto lingue diverse, votati alla difesa dei valori spirituali che custodiscono l’appannaggio comune della Cristianità: la fede, la giustizia, l’ordine sociale e la pace ”.

A titolo meramente esemplificativo, se il Sovrano Militare Ordine di Malta cancellasse i vincoli religiosi dei suoi membri, perderebbe la forza, il valore e il prestigio che ha conservato perché rimasto pressoché immutabile attraverso i secoli, non essendosi curato delle rivoluzioni né avendo ceduto alle esigenze di una male intesa modernità.

 

6. Gli ordini cavallereschi indipendenti e le associazioni dei loro cavalieri

Peraltro, dato che la forma è veicolo della sostanza, lo spirito cavalleresco deve potersi esprimere attraverso istituzioni che siano in grado di riaffermare se stesse non solo storicamente ma anche giuridicamente.

Con riguardo alla fonte dell’investitura, gli ordini cavallereschi possono essere divisi in ordini statuali e pontifici da una parte e in ordini indipendenti dall’altra: per quanto concerne i primi, si tratta di ordini istituiti o la cui Gran Maestranza è detenuta dal Sovrano, dal Capo dello Stato o dal Pontefice – le cui potestà, cioè, sono sovrane da un punto di vista territoriale o spirituale.

Gli ordini indipendenti, invece, sono tali per esclusione, in quanto, cioè, non siano creati o detenuti in gran maestranza da sovrani o da capi di stato ( ancorché i capi di detti ordini discendano da ex case sovrane o derivino il loro potere da antiche concessioni fatte da pontefici, dalla effettuata ricostituzione di antichi ordini estinti, ovvero, nell’ambito degli ordini di nuova concezione, dalla elezione fatta dai loro membri ).

Gli ordini indipendenti possono essere quindi costituiti – anche se la forma giuridica più frequente di essi è l’ente o l’associazione non riconosciuta – in persone giuridiche private, il cui eventuale riconoscimento, previsto dall’art. 12 del codice civile del 1942 1, riguarda la loro esistenza giuridica come ente collettivo, avente vita propria nonché, secondo quanto fissato dai rispettivi statuti, fine lecito non contrastante con l’ordinamento giuridico ( ossia vita distinta da quella dei propri componenti ): gli ordini c.d. indipendenti hanno per capo un Gran Maestro e risultano costituiti dalla unione di più persone per il raggiungimento di fini religiosi, sociali, assistenziali, di beneficenza, filosofici, culturali o filantropici.

È comunque da escludere che il riconoscimento di esistenza giuridica importi l’ammissione che l’attività da essi svolta sia ritenuta conforme a quella dello Stato, o sia da questo in qualche modo avallata.

Il campo di azione dell’attività degli ordini indipendenti può essere nazionale o internazionale, anche se sono più comuni l’ambito sopranazionale e il carattere confessionale, prevalentemente cattolico, di tali ordini. La sede del Gran Magistero può essere stabilita in Italia o all’estero, e le nazioni non sedi della Gran Maestranza sono generalmente stabilite dagli ordini in giurisdizioni.

Se gli ordini indipendenti assumono il nome di antichi ordini estinti, ciò non significa che essi ne rappresentino – tranne qualche rara eccezione – la continuazione, ma costituiscono invece ricostituzioni nelle quali non si conservano più i caratteri dell’ordine originario. Se assumono la denominazione di un Santo, non conservano necessariamente il carattere sacro né sono sottoposti a regole monastiche o sono alle dipendenze della Santa Sede. Se i Gran Maestri sono scelti fra i membri di famiglie ex sovrane o fra nobili di altissimo lignaggio, ciò è dovuto alla circostanza che gli ordini sono dinastico-familiari – appartenenti cioè al patrimonio privato di una famiglia anche non sovrana -, ovvero al fatto che si ritiene di poter derivare nome e prestigio dall’autorevolezza dei capi scelti (oppure per assumere un segno esteriore di religiosità, anche se di fatto talvolta essa può mancare del tutto ).

Mentre gli ordini statuali si vedono riconosciuta e garantita la loro esistenza dalla perpetuità dello Stato, gli ordini indipendenti, per sopravvivere ai singoli decorati, devono ricorrere a strumenti diversi, sostanziantisi nell’attribuzione di ereditarietà a certe decorazioni conferite, o nella creazione di istituzioni benefiche a carattere permanente o di enti religiosi annessi all’ordine, o nella costituzione di associazioni fra i cavalieri dell’ordine.

Negli ordini a carattere internazionale, tali associazioni assumono il compito di attuare gli scopi fissati dagli ordini nei relativi statuti, con specifico riferimento al numero dei cavalieri che le compongono, alle circostanze di tempo e di luogo delle nazioni dove essi agiscono nonché dei mezzi finanziari di cui dispongono. Gli ordini hanno pertanto la funzione di fissare le finalità e tracciare le direttive per l’attuazione degli obiettivi di carattere generale, mentre le associazioni costituiscono a un tempo organi propulsori ed esecutivi degli Ordini sul piano concreto delle realizzazioni, perché si confrontano con le nuove correnti di idee e di civiltà e con i bisogni e le difficoltà cui vanno incontro nella loro azione quotidiana, divenendo in tal modo strumento di adeguamento degli ordini alle nuove necessità.

 

7. L’ordinamento cavalleresco positivo. La legge 3 marzo 1951, n. 178

La legge 3 marzo 1951, n. 178, intitolata “ Istituzione dell’Ordine ‘ Al merito della Repubblica Italiana ’ e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze ”, vieta ai cittadini italiani sia l’uso nel territorio della Repubblica di onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri ( salvo che non siano autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri 2 ), sia il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.

La legge punisce parimenti l’uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, anche quando il conferimento sia avvenuto all’estero 3.

La giurisprudenza meno recente esclude sanzioni per le concessioni avvenute all’estero. Nelle concessioni fatte a Cascais da Sua Maestà Re Umberto II, era comunque esplicitamente ricordato che “ attualmente in Italia vigono precise norme che vietano di fregiarsi di onorificenze non riconosciute dallo Stato ”.

Una decisione del Tribunale di Roma, IX sez. pen. ( sent. 24-02-1962 ), pronunciatasi in materia di conferimento e uso di onorificenze cavalleresche concesse da ordini indipendenti, osserva che “ non vi è dubbio che la legge 3-3-1951 n. 178 ha inteso tutelare con una adeguata protezione giuridica il prestigio delle nuove distinzioni cavalleresche istituite con l’Ordine al merito della Repubblica Italiana, unica fonte di onori nello Stato repubblicano, nel quale il nuovo ordinamento politico e sociale ha importato come logica e giuridica conseguenza la soppressione di tutte le distinzioni cavalleresche e nobiliari prima esistenti, sopprimendo altresì qualsiasi riconoscimento della legittimità delle fonti da cui le stesse provenivano. La tassatività di tale soppressione trova uniche eccezioni, espressamente menzionate dalla legge in questione, nelle onorificenze della Santa Sede, dell’Ordine del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta. L’uso di distinzioni cavalleresche di Stati esteri e di ordini non nazionali è subordinato all’autorizzazione del Presidente della Repubblica. È evidente quindi che la Repubblica Italiana, unica fonte di onori secondo il diritto statuale, limita la propria sovranità in tale campo solo a favore delle persone giuridiche anzidette, specificamente indicate, e consente l’uso di onori tributati da Stati esteri e da ordini non nazionali solo se il Presidente della Repubblica, con suo provvedimento, ne dà specifica autorizzazione. Tale uso va inteso nel senso più lato della accezione etimologica e non solo nel senso di pura ‘ ufficialità ’; invero il Presidente della Repubblica, nel conferimento della facoltà dell’uso suddetto, compie una manifestazione di sovranità istituzionale e in pari tempo un accertamento della legittimità della onorificenza conferita dallo Stato straniero o dell’ordine non nazionale, atti che non possono sopportare alcuna riserva, incompatibile con la pienezza ed esclusività del diritto e del potere derivante dall’ordinamento statuale ”.

La citata sentenza conclude nel senso che “ possono quindi essere elargite onorificenze a cittadini italiani da Stati esteri e da ordini non nazionali, cioè ordini stranieri, che ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale ”.

Una recente sentenza ha altresì chiarito che “ per accertare se un ordine cavalleresco operante in Italia sia di nazionalità estera bisogna tener conto della nazionalità del titolare del patrimonio araldico da cui l’ordine deriva, della cittadinanza del dirigente dell’ordine stesso e dell’esistenza o meno di riconoscimenti da parte dello Stato estero dove l’ordine ha sede”4. Inoltre, “ in virtù del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, il conferimento, non consentito di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, include non solo l’atto unilaterale di assegnazione del titolo “ cartaceo ” ma anche la cerimonia di investitura in quanto modalità nella quale il predetto conferimento si attua ” 5.

 

8. La cornice fornita dal diritto internazionale

Sotto altro profilo dell’ordinamento positivo, il diritto internazionale riconosce la pretendenza al trono. Tale istituto sorge se manca la debellatio, cioè la perdita della sovranità per rinuncia alle proprie funzioni e alle particolari prerogative connesse all’effettivo esercizio del potere, perché spetta in ogni caso al sovrano, in qualunque modo sia stato spodestato, la continuazione di alcune manifestazioni del potere regio.

Così, i titoli sovrani spettano al sovrano in quanto tale e ai suoi discendenti, e restano di questa natura anche quando il sovrano abbia perduto la effettiva sovranità su di un territorio, perché la sovranità fa comunque parte del patrimonio della famiglia, sia pur priva del jus gladii, vale a dire del diritto all’obbedienza da parte dei sudditi, e del jus imperii, cioè della potestà di comando.

Pertanto, un sovrano potrà sì essere privato del trono e anche essere bandito dal paese ma non potrà mai essere spogliato delle sue qualità native: in questa fattispecie, ha origine il pretendente al trono, che mantiene intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridicoistituzionale, mentre gli altri vengono sospesi.

Fra i diritti conservati integri sono compresi il jus majestatis, ossia il diritto al rispetto e agli onori del rango, e il jus honorum, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi di pertinenza ed ereditari facenti parte del patrimonio dinastico-familiare della Casata.

In questo contesto, diverse sono le Case sovrane nonché le famiglie di rango principesco che vantano lo status di legittima pretendenza, non solo con una fons honorum riferita a un antico Stato talvolta imperiale, ma anche con delle legittimazioni inerenti a ordini cavallereschi cosiddetti dinastico-familiari, di corona o di natura indipendente. Si tratta di istituzioni cavalleresche conformi al diritto internazionale, e pertanto legittimate al conferimento di onorificenze al pari di quelle di un qualsiasi Stato nazionale.

 

9. L’indefettibile ruolo della giurisprudenza nell’affermazione della legittimità del conferimento e della liceità dell’uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche

I principî degli anni ’50, contenuti nella legge n. 178/1951, scossero le istituzioni equestri in modo ancipite e ipocrita, creando confusione fra storia e politica laddove non allignava il disordine ma regnavano la cultura e la tradizione.

A chiunque non osservi superficialmente le cose, la stonatura sembrerà addirittura enorme.

È opportuno preliminarmente distinguere il grado cavalleresco di cavaliere dal titolo nobiliare di cavaliere ereditario, e l’asserzione secondo cui gli ordini indipendenti potrebbero eventualmente concedere titoli nobiliari va approfondita attentamente alla stregua della disposizione contenute nell’art. 8 della L. n. 178/1951 6. Altresì, come dianzi accennato e siccome sostenuto dalla chiara e costante interpretazione della giurisprudenza, nulla osta all’attribuzione di piena legalità a qualsiasi Ordine anche non direttamente riconosciuto dalla legge n. 178 citata, in quanto antecedente logico e giuridico di ogni riconoscimento della legittimità di un Ordine è il preliminare accertamento della posizione storico-giuridica del concedente, solo a seguito del quale si può dichiarare trattarsi di “ Ordine non nazionale o di Stato estero ”, riconosciuti in quanto tali dall’art. 7, 1° comma, della legge n. 178/1951.

La verifica dell’appartenenza dell’Ordine al patrimonio araldico privato di un “ Capo di nome ed arme ”, con il relativo possesso della prerogativa della fons honorum – in quanto tale soggetto di diritto pubblico internazionale -, comporta la possibilità di ottenere gli effetti positivi stabiliti dalla legge per l’uso delle decorazioni cavalleresche nel territorio della repubblica italiana ( e la ovvia mancata applicazione delle sanzioni conseguenti alla non osservanza del divieto di utilizzo di onorificenze o distinzioni cavalleresche non considerate promanare da Ordini non nazionali o da Stati esteri ).

Tale preventivo accertamento costituisce quindi indispensabile presupposto della decisione, come si può evincere da moltissime sentenze passate in giudicato nell’ultimo cinquantennio.

Non diversamente avviene in materia di cognomizzazione del predicato nobiliare, prevista dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione vigente, per cui è preliminare l’accertamento della legale esistenza del “ titolo ” da cui esso dipende, pur non essendo poi esso stesso riconosciuto dalla medesima norma costituzionale.

Ne consegue altresì che attualmente è soltanto la giurisprudenza a poter riconoscere anche implicitamente – sia in sede penale che civile e sulla scorta degli elementi storico-giuridici sottoposti al suo esame -, la legalità di un Ordine sotto il duplice profilo della legittimità della concessione e della liceità dell’uso.

Solo ove la magistratura ravvisi le caratteristiche di Ordine non nazionale o di Stato estero, si rientra nel riconoscimento previsto dall’art. 7 della legge. Nella fattispecie in cui si fuoriesca da tali ipotesi, sarà ordinato il divieto del conferimento delle distinzioni cavalleresche perché rientrante nella categoria di cui al successivo art. 8, in quanto cioè i relativi Gran Maestri non siano risultati possedere la fons honorum e/o la degna continuazione di Capo Sovrano di un Magistero che, come si è detto, è prerogativa dei rappresentanti di una “ non debellata dinastia o Stato ”. Come tali, quindi, non costituiscono privati cittadini ma, indipendentemente dalla rispettiva nazionalità, soggetti di diritto pubblico internazionale, e quindi nel pieno e legittimo potere di Crear Nobili e armar Cavalieri.

 

10. Considerazioni introduttive sulla natura giuridica degli Ordini indipendenti

Ciò premesso, deve esaminarsi se gli Ordini indipendenti possano ricomprendersi tra quelli non nazionali, ai sensi dell’art. 7 L. n. 178/1951, e quindi sfuggire alla scure di cui al successivo art. 8; la risposta negativa in ordine a tale quesito renderebbe superflua ogni indagine circa la possibilità di conferimento e uso delle onorificenze in questione.

È superfluo rilevare che essi, quali ente di fatto fondati unicamente sul riconoscimento, da parte degli appartenenti all’Ordine, del Gran Maestro, hanno una individualità giuridica ben distinta nel loro status da quella dei membri, e come tali, pur non avendo personalità giuridica, non possono tuttavia sottrarsi alla indagine in Italia in ordine alla loro qualità.

Né potrebbe invero sostenersi che una questione di stato delle persone – che, come eventualmente assumeremo, precluderebbe il giudizio penale – possa condurlo, come conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, addirittura a una lesionepermanente e insanabile della sovranità dello Stato e del Presidente della Repubblica come esclusive fonti di onori.

Il riconoscimento della qualità di Ordine non nazionale porterebbe gli Ordini indipendenti all’ineluttabile, logico e giuridico effetto di vedersi attribuita la qualità di soggetti di diritto internazionale.

Di conseguenza, l’eventuale ordine “ imputato ” con priorato in Italia godrebbe di una doppia personalità giuridica: l’una, all’interno dell’ordinamento della Repubblica Italiana, soggetta alle leggi di questa, che consentono l’esistenza del solo Ordine al merito della Repubblica Italiana ( con le tassative eccezioni enumerate dalla legge n. 178, relative agli Ordini della Santa Sede, del Santo Sepolcro e del S.M.O.M. ); l’altra, al di fuori dell’ordinamento giuridico al quale è soggetto ( e del quale è tenuto a rispettare le leggi ).

La illogicità di una tale estensione e duplicazione di status potrebbe apparire macroscopicamente manifesta. Né può obiettarsi che la personalità dell’Ordine è diversa dalla personalità del Gran Maestro dell’Ordine stesso – ordine non nazionale – per cui dovrebbe riconoscersi la soggettività di diritto internazionale e, quale manifestazione di quella particolare soggettività, la piena legittimità della facoltà di conferire onorificenze.

In ogni caso, ove non vi sia alcuna prova che l’Ordine sia stato riconosciuto da alcun ordinamento giuridico o possa considerarsi soggetto di diritto internazionale, esso trova esclusivamente in se stesso la propria giustificazione. Come esattamente ho osservato, esso non è che un ordine a base corporativa, privo di personalità giuridica, così che la sua nazionalità deve desumersi dalla nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la sua sede nonché dall’eventuale riconoscimento da parte di Stati stranieri.

Questa è l’unica indagine consentita all’eventuale giudice, non potendo egli invero, nell’esame obiettivo dei suddetti elementi, trovare limite e preclusione alcuna nelle sopra riportate decisioni in sede civile, che mai potrebbero in ogni caso autorizzare un privato cittadino italiano e/o un associazione a esercitare un diritto sovrano, demandato a un organo statuale, con la conseguente violazione di norme di diritto pubblico ( quali sono indiscutibilmente le disposizioni penali di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 178 ).

Dalla inequivocabile interpretazione di detta legge, suffragata da quanto esposto negli atti preparatori e nella relazione parlamentare, non può nutrirsi alcun dubbio sul fatto che il conferimento delle distinzioni cavalleresche costituisce prerogativa assoluta ed esclusiva dello Stato, salvo le tassative previste eccezioni. Possono quindi essere elargite onorificenze a cittadini italiani o da Stati esteri (su di che, nulla quaestio ) ovvero da Ordini non nazionali, che ricevano origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale.

La determinazione della nozione di Ordine non nazionale ex art. 7 legge n. 178, cit. ( che non è definita dal legislatore ma deve ricavarsi dai principî ), è problema estremamente delicato e di grande importanza pratica. Infatti, il riconoscere a un Ordine cavalleresco la natura di Ordine non nazionale importa che il medesimo non rientra nella previsione dell’art. 8, e che conseguentemente il conferimento delle onorificenze di quell’Ordine è una attività perfettamente lecita, e che il solo uso di esse può essere punito se non sia intervenuta l’autorizzazione presidenziale.

 

11. La nozione di Ordine non nazionale ai sensi della legislazione vigente

L’assenza di una precisa definizione legislativa e la difficoltà della materia, che richiede una preparazione storico-giuridica particolare, spiegano l’incertezza della giurisprudenza e l’insufficienza delle soluzioni proposte.

Per chiarire i termini del problema, bisogna anzitutto sgombrare il campo da alcune considerazioni che sono state spesso addotte per sostenere la natura non nazionale di determinati ordini, e che in effetti sono del tutto irrilevanti.

Che un Ordine non riconosciuto esplichi l’attività non solo in Italia ma anche all’estero, che persegua fini ideali che trascendono i confini del nostro paese, che il gran magistero sia ereditario e/o per chiamata in una determinata persona e/o capitolo, sono tutte circostanze che non influiscono sulla questione di cui si discute.

La nozione di Ordine non nazionale, enunciata nell’art. 7, deve essere infatti desunta a contrario dal tenore del successivo art. 8.

Ritornando all’esemplificazione fatta sopra, se un ente o un’associazione non riconosciuta esplica anche all’estero la sua attività, essa non per questo potrà essere considerata un ente non nazionale, esattamente come nessuno si sognerebbe di considerare non italiana una società commerciale costituita in Italia, solo perché l’oggetto dell’attività sociale si esplichi in parte, o anche per intero ( art. 2509 cod. civ. 7 ), all’estero.

Del pari, se il gran magistero appartiene a una determinata famiglia nobile italiana ( sulle famiglie ex-regnanti si veda infra ), anche ammesso che tale appartenenza sia storicamente dimostrabile, non per questo l’Ordine potrà considerarsi non nazionale e conseguentemente il conferimento delle onorificenze sfuggire alle sanzioni di cui all’art. 8.

E ciò per un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto, perché lo stesso diritto al gran magistero di un ordine cavalleresco, essendo anche di natura nobiliare, deve considerarsi non più riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico per effetto della XIV disp. trans. Cost.; in secondo luogo, perché il conferimento delle onorificenze costituirebbe l’esercizio di un diritto facente parte del patrimonio araldico privato del soggetto, e come tale rientrerebbe nella previsione dell’art. 8, che vieta appunto la collazione di dignità cavalleresche da parte dei privati.

In sostanza, il primo punto fermo da porre è che la qualifica di Ordine non nazionale non può in alcun caso essere riconosciuta agli ordini a base associativa e/o corporativa che, secondo i principi generali sulla nazionalità delle persone giuridiche ( applicabili per analogia anche agli enti di fatto ), siano da considerarsi enti italiani, né a quegli ordini di carattere familiare che appartengono al patrimonio araldico di un privato cittadino italiano.

Questa considerazione non esaurisce però i termini del problema. Riteniamo infatti che anche se l’Ordine ha la sede all’estero, è prevalentemente composto da stranieri, svolge principalmente all’estero la propria attività, ha per Gran Maestro ( a titolo ereditario o elettivo ) un cittadino straniero, insomma se secondo i principî generali sulla nazionalità delle persone giuridiche non deve essere considerato un ente italiano, il medesimo non può, sulla sola base di queste osservazioni, essere qualificato come Ordine non nazionale agli effetti dell’art. 7 legge 3 marzo 1951, n. 178.

Quello che è invece decisivo è che l’Ordine sia riconosciuto come ordine cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall’ordinamento di uno Stato estero, o da quello della Santa Sede, da ordinamenti di natura religiosa, o dal diritto internazionale. Questa conclusione è la logica conseguenza dello scrupoloso esame delle norme in discorso.

La dizione Ordini non nazionali, non prevista dal progetto presentato dal governo, venne inserita nel testo della legge per equiparare agli Ordini cavallereschi degli Stati esteri le istituzioni che avessero con questi una qualche analogia.

La tesi sostenuta in passato dal Rellini Rossi secondo cui “ con l’espressione in esame la legge ha inteso alludere ad ordini aventi, almeno in parte, caratteristiche di soggettività internazionale ”, non ci sembra pienamente condivisibile, perché la semipersonalità giuridica internazionale è un concetto vago. Tuttavia, se non è richiesta una personalità ( o quasi-personalità ) di diritto internazionale, è in ogni caso necessario che l’Ordine e le sue onorificenze siano riconosciuti da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano.

D’altra parte, se si considerasse Ordine non nazionale qualsiasi ordine che avesse la sua sede all’estero o il cui gran magistero fosse preteso jure haereditario da uno straniero, si permetterebbe una facile elusione della legge, in quanto i troppi non riconosciuti e/o sedicenti ordini cavallereschi operanti in Italia non avrebbero da far altro che trasferirsi formalmente all’estero o attribuire il gran magistero a un ente straniero.

Naturalmente, se un ordine “ fasullo ” esplica esclusivamente la sua attività all’estero, la legge italiana non ha ragione di occuparsene, ma se l’attività di un tale ordine viene a interessare in qualche modo l’ordinamento giuridico ( per esempio per la concessione di onorificenze a cittadini italiani ), riteniamo che siano applicabili le sanzioni amministrative previste per l’abusivo conferimento di distinzioni cavalleresche ( ex art. 8 L. n. 178/1951 ).

 

12. Ordini religioso-cavallereschi; Ordini familiari; Ordini a carattere associativo

In definitiva, in base alle considerazioni sopra esposte, pensiamo che per i varî tipi di Ordini cavallereschi si possa giungere alle seguenti conclusioni:

A) ORDINI RELIGIOSO-CAVALLERESCHI. Sia gli Ordini costituiti da religiosi ( a es. l’Ordine Teutonico ) sia quelli formati da laici ( a es. l’Ordine Costantiniano di San Giorgio ) possiedono una soggettività dal punto di vista dell’ordinamento giuridico della Santa Sede. Essi sono da considerarsi pertanto Ordini non nazionali, con le conseguenze di cui supra in ordine alla liceità del conferimento delle onorificenze e alla possibilità dell’autorizzazione all’uso di esse. Ma, come è noto, il vigente codice di diritto canonico tace degli ordini religioso-cavallereschi, mentre solo alcuni di essi ( il S.M.O.M., che però ha uno status del tutto particolare, e l’Ordine Teutonico ), e cioè quelli i cui membri prestano i voti, rientrano tra gli Ordini religiosi. Tuttavia, ciò non esclude che gli Ordini cavallereschi esistenti prima della promulgazione del codex juris canonicis ( e che continuano a vivere secondo i propri statuti ) conservino il loro particolare status e la loro posizione giuridica rispetto alla Chiesa ( si vedano a es. i provvedimenti adottati anche in epoca relativamente recente dalla Santa Sede in merito all’Ordine Costantiniano e all’Ordine Teutonico, che anche dopo le riforme del 1929 continua a nominare Cavalieri ).

B) ORDINI FAMILIARI. Bisogna distinguere varie ipotesi. Se l’Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia tuttora regnante, esso dovrà ovviamente essere equiparato agli ordini statuali. Se si tratta di un ordine che ha carattere anche di ordine religioso ( a es. l’Ordine Costantiniano ) valgono le considerazioni sopraddette. Se l’ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana ( o ex-sovrana ), esso dovrà essere considerato non nazionale se riconosciuto dalla legislazione dello Stato del quale il Gran Maestro è cittadino. Se l’Ordine appartiene per diritto ereditario a una famiglia italiana non ex-sovrana o a una famiglia straniera che si trovi in analoga situazione e i cui diritti sull’Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimento delle onorificenze ricadrà, come si è visto, sotto le sanzioni di cui all’art.8. Se infine si tratta di un ordine dinastico di una famiglia ex-sovrana ( e questa è l’ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi ), riteniamo che l’ordine possa considerarsi non nazionale solo se all’ex-casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale o dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia exregnante e alle sue pretese di restaurazione, e pertanto, a nostro avviso, tutti gli ordini dinastici e/o in degna continuazione dovrebbero considerarsi non nazionali. Tale particolare posizione giuridica non sarebbe senz’altro da negare a quelle famiglie le cui pretese dinastiche si riallaccino a situazioni storiche, anche se lontane nel tempo, le quali, anche dal punto di vista del protocollo, siano trattate in altri Paesi alla stregua di pretendenti al trono ( a es., le Case Sovrane Paternò Castello, Amoroso d’Aragona, Altavilla Sicilia-Napoli, Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio, Casa Imperiale d’Oriente Paleologo di Bisanzio, Austria d’Este, Asburgo-Lorena, Borbone-Parma, etc. ).

C) ORDINI A CARATTERE ASSOCIATIVO. Debbono considerarsi non nazionali solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico ( s’intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze ).

 

13. Regime giuridico degli Ordini cavallereschi di Casa Savoia prima e dopo la cessazione degli effetti della XIII disp. trans. Cost.

A completamento di queste brevi note, aggiungo che a mio avviso le disposizioni degli artt. 7 e 8 non riguardavano, sino alla cessazione degli effetti della XIII disp. trans. Cost., gli Ordini cavallereschi della Monarchia sabauda, per i quali era da considerarsi lecito il conferimento delle onorificenze degli ordini dinastico-familiari di Casa Savoia, illecito quello degli Ordini di Corona del cessato regime monarchico. Come è noto, dopo la costituzione del regime repubblicano sono state emanate per i vari ordini cavallereschi della monarchia varie disposizioni prescindendo dalla natura storica e giuridica di essi, e in particolare ignorando la distinzione fra ordini di corona ( dinastico-statuali ) e ordini dinastico-familiari. In effetti, il problema dei rapporti fra un regime repubblicano e la precedente dinastia ( salvo che vi sia un’accettazione del mutamento istituzionale da parte della ex-casa regnante e il riconoscimento ai membri di questa degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri cittadini ) è essenzialmente un problema politico, che non può essere risolto alla stregua del diritto comune. Dopo la capitolazione di Gaeta, Francesco II, sino al 1870, visse a Roma tenendo una corte, un governo, rappresentanze diplomatiche, ecc., conferendo titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche e cercando in tutti i modi di rendere effettiva quella sovranità che egli riteneva continuare a competergli de jure. Nessuno in Italia si sognò di aprire contro di lui e contro i suoi ministri e collaboratori, neppure dopo il ritorno di questi ultimi in Italia, un procedimento penale per i vari reati che si sarebbero potuti teoricamente ravvisare nei loro atti.

Per quanto riguarda gli Ordini cavallereschi della monarchia sabauda, ciò importa che per quanto riguarda l’uso delle onorificenze, è da ritenere che esse non possano essere autorizzate all’uso in Italia e che pertanto gli insigniti non se ne possano fregiare. Per quegli Ordini le cui onorificenze conferite prima del 1946 sono tuttora riconosciute in Italia ( e cioè tutti gli Ordini della monarchia, esclusa la SS. Annunziata ), i beneficiari di eventuali nuove concessioni commetterebbero il reato di cui all’art. 498 c.p. ( usurpazione di un titolo onorifico riconosciuto dallo Stato ).

Per l’Ordine della SS. Annunziata la situazione è particolare. Infatti, la legge 3 marzo 1951 ha disposto la soppressione sia dell’Ordine che delle decorazioni, e non è quindi applicabile l’art. 498 c.p., dato che, non trattandosi di un Ordine riconosciuto dallo Stato, non è possibile parlare di usurpazione. In definitiva, la soluzione più corretta è ritenere che l’uso pubblico delle onorificenze della SS. Annunziata sia vietato, però senza sanzione penale, cioè non possano essere attribuite negli atti e nei documenti pubblici sotto pena di sanzioni disciplinari nei confronti del pubblico ufficiale che avesse compilato l’atto, mentre invece sarebbe lecito l’uso privato di esse.

Per quanto concerne invece l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e al Merito Civile di Casa Savoia, la dichiarazione di fedeltà alla Repubblica e al suo Presidente compiuta nel febbraio 2002 dai discendenti della Sacra Maestà, Re Umberto II, ha comportato la debellatio, cui la cessazione degli effetti della XIII disp. trans. fin. Cost. ha aggiunto la considerazione dei Savoia come privati cittadini a tutti gli effetti, cui dovrebbero conseguire gli effetti e le sanzioni di cui all’art. 8 L. n. 178/1951.

 

14. Conclusioni

Per concludere, non desidero credere che la legge n. 178/1951 abbia carattere spiccatamente demagogico, perché così esprimendosi avrebbe commesso un macroscopico errore giuridico e di fatto, né carattere spiccatamente egualitario, perché nessuno pretende di ripristinare gli antichi privilegi della Cavalleria. Si è comunque raggiunto l’effetto di soffocare con una legge, almeno in Italia, quanto di più bello, storico e tradizionale molti Stati preunitari e famiglie abbiano avuto.

La dignità delle tradizioni è concetto morale, non giuridico, e pertanto non può trovare luogo nella soluzione di una questione puramente giuridica.

La dignità di degna continuazione – che significa eccellenza morale, o quanto meno possesso di un certo grado di virtù, di eletti sentimenti di buone opere e costumi – non dipende dalla legge, la quale, come non comanda l’ingegno, la salute, la bellezza, così non comanda la qualità della mente e del cuore e non può discriminare i migliori e i peggiori cittadini.

Tuttavia, ciò che è altresì consentito è l’accertamento probatorio dell’indiscutibile valore della tradizione e della storia dell’Ordine mediante un atto giuridico che si chiama sentenza arbitrale internazionale avente forza di sentenza di primo grado 8, ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c., avente forza di sentenza fra le parti, gli eredi o aventi causa 9, ed efficacia di cosa giudicata se non impugnata nei modi e nei termini di legge 10.

Il giudice unico potrebbe dichiarare tale sentenza arbitrale esecutiva nel territorio della Repubblica, e dare ordine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( il nostro Istituto ha ottenuto l’accertamento di ben sette Ordini cavallereschi ).

Oggi, malgrado il vento di democrazia che spira, sono ancora molti coloro che ai titoli di nobiltà morale ( cioè cavallereschi ) ammettono ancora un’innegabile importanza storica; e qualunque sia l’opinione che si abbia in proposito, quello che è certo è che si è di fronte al fenomeno della reale esistenza di tali ideali, che il diritto deve studiare per regolare gli attriti che ne possono sorgere.

A tale proposito, i Romani Pontefici hanno da sempre considerato con speciale caritas le istituzioni capaci di premiare il merito come uno stimolo al bene, ed è importante a questo proposito ricordare il pensiero di papa Pio X: “ Le ricompense concesse al merito contribuiscono a suscitare nei cuori il desiderio delle azioni generose, poiché se esse glorificano gli uomini che hanno singolarmente meritato dalla Chiesa e dalla Società, servono anche di sprone per tutti gli altri, a seguire la stessa via di Gloria e di Onore ”.

Perciò, nella nostra qualità di modesti cultori della storia e delle tradizioni, non possiamo sottrarci all’imperativo categorico di impegnare tutti noi stessi e ogni nostra cognizione nella battaglia di accertamento legale dell’esistenza, e del diritto a esistere, degli Ordini cosiddetti indipendenti, mirando sia a farli riconoscere dalla magistratura italiana che da parte di ordinamenti giuridici di altri Stati, in modo che tali Ordini si possa esprimere attraverso il conferimento di titoli onorifici cavallereschi e l’utilizzo delle relative decorazioni, come Ente, in conformità delle previsioni di cui alla legge n. 178/1951.

In conclusione, allo stato attuale e schematicamente, per poter conferire onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche e perché ne possa essere autorizzata l’ostensione:

1. la sede dell’Ordine deve essere all’estero;
2. il Gran Maestro deve essere di nazionalità straniera e/o un soggetto di diritto pubblico internazionale;
3. il conferimento e la cerimonia di investitura devono avvenire all’estero;
4. l’Ordine deve poter operare in maniera mediata, in sintonia e collegamento con una congregazione a carattere religioso e con un’associazione non profit;
5. è indefettibile un arbitrato internazionale;
6. la condizione di cui al punto precedente è strumentale anche al positivo espletamento del requisito imprescindibile del riconoscimento da parte di un ordinamento giuridico straniero;
7. deve essere tenuto in considerazione l’ammonimento della Santa Sede sugli “ equivoci purtroppo possibili e ad impedire la continuazione di abusi, che poi risultano a danno di molte persone di buona fede, siamo autorizzati a dichiarare che la Santa Sede non riconosce alcun valore ai diplomi e alle relative insegne, che siano rilasciati da cosiddetti su indicati Ordini ”11

I privilegi della Cavalleria – e mi avvio veramente a concludere – sono stati, è vero, soppressi, ma essi rappresentavano la differenza dei diritti non quella dei doveri, tuttora permanente, e pertanto non si potrà impedire a chi vi è predisposto per sangue o per merito di pensare altamente e operare secondo le direttive di una morale assoluta e accettata fin nelle sue estreme conseguenze.

Ogni vero Cavaliere saprà sempre affermare le proprie idee, immutabili nel contenuto spirituale, e farne apprezzare il merito. Esso vivrà giustamente orgoglioso della sua vita, e ciò farà sì che gli aggettivi di nobile e di cavalleresco continueranno a esprimere sentimenti e atti degni di encomio e di imitazione.

Occorre servire queste grandi virtù, finché vi saranno deboli da tutelare e prepotenti da reprimere, e finché l’umanità avrà un’idea per cui lottare e soffrir martirio.

La pace a cui aneliamo non è quella della debolezza e del sonno – acquiescenza cointeressata al male -, ma la pace dei forti, la pace della giustizia. E questa non si consegue che attraverso una lotta pertinace: vuole Cavalieri che sappiamo versare in silenzio, sino all’ultima stilla, il sangue dell’anima, olocausto d’espiazione, sull’altare della verità.
1 Il 1° comma, la cui rubrica è Persone giuridiche private, dispone che “ Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica ”.
2 Art. 7, 1° comma.
3 Art. 8, commi 1°, 2° e 4°.
4 Cass. pen., sez. II, sent. 17-01-1981, n. 237.
5 Cass. pen., sez. III, sent. 30-07-1999, n. 9737, fattispecie in cui il conferimento era avvenuto
all’estero e l’investitura in Italia, sicché non è stata ritenuta necessaria la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.
6 Che afferma che “ è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati ”. Si noti che la legge fa specifico riferimento a onorificenze, ecc., cavalleresche, e che la XIV disp. trans. fin. Cost. stabilisce che “ I titoli nobiliari non sono riconosciuti ”.
7 La cui rubrica è Società costituite nel territorio dello Stato con attività all’estero, e che stabilisce che “ Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l’oggetto della loro attività è all’estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana ”.
8 Corte cost. 12-02-1963, n. 2.
9 Cass. civ., sez. III, sent. 29 maggio 1980, n. 3552.
10 Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1963, n. 194. 11 Osservatore Romano del 21 marzo 1952 ( nel corso dell’articolo si alludeva a vari sedicenti Ordini;tale articolo è stato richiamato nel corso del 2004 ).

 

Don Francesco Maria Mariano
duca d’Otranto

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